Una persona riempie un bicchiere con acqua del rubinetto; concept: acqua potabile, PFAS

Dal 12 gennaio in Unione Europea sono entrati in vigore nuovi limiti ai PFAS nelle acque potabili, ma non in Italia. Il governo italiano infatti ha rinviato di sei mesi l’applicazione di uno dei nuovi parametri introdotti dalla normativa europea con un emendamento alla Legge di bilancio. Un parametro che, tra l’altro, lo stesso esecutivo aveva deciso di inasprire, aumentando il numero di sostanze da monitorare. Come spiega Economia Circolare, la motivazione addotta sarebbe quella di “dare tempo ai gestori di adeguarsi ai requisiti previsti”. 

I nuovi limiti per i PFAS

La direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, oltre a introdurre l’obbligo di monitoraggio per le sostanze perfluoroalchiliche, ha introdotto due nuovi parametri: “PFAS totale”, con un limite di 500 nanogrammi/litro (ng/L), e “somma di PFAS”, con un limite di 100 ng/L su una lista di 20 sostanze come PFOA e PFOS. Per quanto riguarda quest’ultimo parametro l’Italia aveva deciso di ampliare nel 2023 l’elenco delle sostanze rilevanti portandolo a 30 sostanze (d.Lgs 23 febbraio 2023, n. 18).

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Dal 12 gennaio in Unione Europea sono entrati in vigore nuovi limiti agli PFAS nelle acque potabili

Con il decreto legislativo 19 giugno 2025, n. 102, però, il governo aveva già effettuato alcune modifiche: ha eliminato “PFAS totale” come parametro autonomo di qualità, ma ha anche introdotto anche un limite specifico per il TFA (acido trifluoroacetico), fissato a 10 µg/L e vincolante a partire dal 12 gennaio 2027, e uno di 20 ng/L per quattro PFAS indicati come prioritari dall’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), PFOA, PFOS, PFNA, e PFHxS.

Il rinvio di sei mesi

A ridosso dell’entrata in vigore dei nuovi limiti, però, il governo ha deciso anche di posticipare l’applicazione del parametro “somma di PFAS” e i relativi controlli di sei mesi, così come indicato al comma 622 della Legge di Bilancio 2026, approvata il 30 dicembre scorsoInoltre, con il comma 623, ha cancellato dall’elenco dei PFAS da monitorare sei sostanze – ADV-N2, ADV-N3, ADV-N4, ADV-N5, ADV-M3 e ADV-M4 – prodotte dallo stabilimento Solvay di Spinetta Marengo, legato a un caso di inquinamento da PFAS in provincia di Alessandria, che abbassa così a 24 il totale dei composti che concorrono al rispetto del parametro della “somma di PFAS”, comunque quattro in più rispetto alla direttiva europea.

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos

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Tomas Zanchi
Tomas Zanchi
23 Gennaio 2026 13:38

Scrivere articoli su argomenti che non si conoscono può diventare scivoloso.
Le consiglio di rivedere il DL 102.
Buon lavoro.

Franco
Franco
26 Gennaio 2026 12:42

Sono dalla sua parte per me dovrebbe essere ZERO. Nel Decreto D.Lgs 102 da lei indicato, in termini di unità di misura, 10 µg/L corrispondono a 10.000 ng/L (nanogrammi per litro), quindi c’è un errore nell’articolo. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/03/06/23G00025/sg

Franco
Franco
Reply to  Giulia Crepaldi
26 Gennaio 2026 13:49

Certamente ma per il TFA é più alto il parametro.

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