Stop all’anonimato delle private label: su salumi, formaggi e altri prodotti DOP e IGP dovrà comparire anche il nome di chi li produce davvero.
Dal 14 maggio 2026 cambia una cosa semplice ma decisiva: sulle etichette dei prodotti DOP e IGP non basterà più il marchio del supermercato. Accanto alla denominazione infatti dovrà comparire, nello stesso campo visivo, anche quello del produttore. È l’effetto dell’articolo 37 del regolamento UE 2024/1143 sulle indicazioni geografiche, chiarito da una recente circolare del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (MASAF). Una norma che, almeno sulla carta, mette fine a una pratica diffusa: vendere prodotti di qualità certificata dietro l’anonimato della marca del distributore.
La novità è più concreta di quanto sembri. Oggi sugli scaffali troviamo Prosciutto di Parma Esselunga o Gorgonzola Coop DOP, ma il nome di chi quel prodotto lo ha davvero fatto resta spesso nascosto sul retro, scritto in piccolo o sostituito da codici e indirizzi. Dal 2026 non sarà più possibile. Nello stesso spazio visivo della denominazione dovrà comparire il nome del produttore o dell’operatore responsabile. Tradotto: la vaschetta di prosciutto o il pezzo di formaggio potrebbero cambiare volto, rivelando finalmente chi c’è dietro.
Salumi, formaggi e non solo…
Nel caso dei salumi DOP e IGP il cambiamento è immediato e facilmente comprensibile. Dietro molte private label della GDO operano gruppi ben noti come Citterio, Beretta e Rovagnati. Aziende che vendono anche con il proprio marchio, ma che sono fornitori della grande distribuzione. Finora il loro nome poteva restare in secondo piano. Con la nuova norma, dovrà comparire accanto alla denominazione. Per alcune denominazioni tuttavia era già prassi indicare il nome del produttore nella parte frontale della confezione, in particolare il Prosciutto di Parma e la Mortadella di Bologna.
Il caso dei formaggi è ancora più emblematico. Qui il marchio del produttore sparisce spesso del tutto dietro quello del supermercato. Eppure dietro un Gorgonzola o un Provolone venduto a marchio Coop o Conad possono esserci realtà industriali ben riconoscibili come Igor, Galbani, Auricchio, Zanetti e Latteria Soresina. Con le nuove regole, questi nomi torneranno in primo piano.

Il fenomeno riguarda anche altri prodotti certificati, come l’aceto balsamico di Modena, dove operano gruppi come De Nigris o Ponti, e in misura minore la pasta di Gragnano IGP, con marchi come Garofalo, Liguori o Di Martino.
A chi convengono le nuove etichette
La norma non è neutrale. A guadagnarci sono innanzitutto i produttori, che tornano visibili dopo anni passati nell’ombra. Per molti di loro significa riappropriarsi di una reputazione costruita nel tempo, ma spesso ‘assorbita’ dalla grande distribuzione.
Più complessa la posizione dei supermercati, che con le private label hanno costruito una parte importante della loro identità e dei margini. Rendere visibile il produttore significa rinunciare, almeno in parte, a quell’effetto di ‘marchio unico’ che mette sullo stesso piano prodotti diversi. Per i consumatori, almeno sulla carta, è un passo avanti: sapere chi produce davvero un alimento con indicazione di origine permette scelte più consapevoli e introduce un elemento di responsabilità diretta lungo la filiera.
La norma non introduce nuove informazioni. Cambia il modo in cui sono presentate. Sapere chi produce davvero un alimento non è un dettaglio grafico. È una questione di responsabilità. E, sempre più, di fiducia.

Chi produce DOP e IGP per i supermercati
Alcuni esempi di prodotti con il marchio del distributore e delle aziende che li producono (elenco non esaustivo del marzo 2026)
Carrefour:
- Gorgonzola DOP: riconducibile a operatori industriali del comparto come Igor, PAL (gruppo Igor);
- Mozzarella di bufala campana DOP: Caseificio La Bufalat
- Parmigiano Reggiano DOP: Ferrari Giovanni Industria Casearia, Parmareggio;
- Aceto balsamico di Modena IGP Terre d’Italia: imbottigliato da Monari Federzoni;
- Prosciutto di Parma DOP: Salumifici Granterre;
- Mortadella Bologna IGP: Salumifici Granterre;
- Speck IGP: Salumifici Granterre, Recla.
Conad:
- Gorgonzola DOP: Caseificio Defendi Luigi, Igor;
- Mozzarella di bufala campana DOP: Fattorie Garofalo, Cilento;
- Parmigiano Reggiano DOP: Caseifici Granterre;
- Aceto balsamico di Modena IGP: imbottigliato da Bellei Luigi e Figli, Acetum;
- Prosciutto di Parma DOP: All Food, Fratelli Tanzi;
- Mortadella Bologna IGP: Salumifici Granterre;
- Speck IGP: Salumifici Granterre, Recla.
Coop:
- Gorgonzola DOP: Arrigoni Battista, Igor;
- Mozzarella di bufala campana DOP: Alival, Cilento;
- Parmigiano Reggiano DOP: Colla, Parmareggio, Ambrosi;
- Aceto balsamico di Modena IGP: imbottigliato da Acetaia Giuseppe Cremonini, Bellei Luigi e Figli ;
- Prosciutto di Parma DOP: Fontana Ermes, Food Mania;
- Speck IGP: Recla.
Esselunga:
- Gorgonzola DOP: Igor;
- Mozzarella di bufala campana DOP: Fattorie Garofalo;
- Parmigiano Reggiano DOP: Ferrari Giovanni, Colla, Zanetti;
- Aceto balsamico di Modena IGP: imbottigliato da NeroModena, Aceto Balsamico del Duca;
- Prosciutto di Parma DOP: Citterio, Gallina Mario;
- Mortadella Bologna IGP: Citterio;
- Speck IGP: Recla.
Eurospin:
- Gorgonzola DOP: Igor, Invernizzi (gruppo Igor);
- Mozzarella di bufala campana DOP: Sorì Italia, Ponte Reale, La Bella Contadina;
- Parmigiano Reggiano DOP: Parmareggio;
- Aceto balsamico di Modena IGP: imbottigliato da Acetificio Menegazzoli, Acetum;
- Prosciutto di Parma DOP: Gualerzi;
- Mortadella Bologna IGP: Corte Parma Alimentare, F.lli Veroni fu Angelo;
- Speck IGP: Christanell Srl.
© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos (copertina)
giornalista redazione Il Fatto Alimentare



Da circolare Masaf possono smaltire le etichette non congrue fino al 14 agosto 2026.
Nonché l’ eventuale stock di prodotto con etichetta non conforme, purché confezionato prima del 14 Maggio 2026
A dire il vero erano stati i Consorzi a volere la situazione precedente, soprattutto Parmigiano Reggiano e Grana Padano, più dei salumi vari. Hanno sempre voluto “tutelare” il marchio, più che il singolo produttore. Se vi ricordate, aveva fatto “discutere”, in seno ai consorzio, quando ParmaReggio (ora GranTerre) era stato il primo volersi differenziare con campagne pubblicitarie insistenti. Perché tra tanti produttori c’è chi “traina” e chi “viene trainato” (parlando di qualità, che chiaramente non è tutta uguale anche tra i prodotti DOP o IGP)
e’ per l’olio extra vergine di oliva e le sue Do e Igp ??
Risponde Roberto Pinton. No, l’obbligo vale solo per i prodotti coperti essi stessi da un’indicazione geografica, non per i prodotti in cui siano utilizzati come ingrediente.
In altre parole, in una Burrata di Andria IGP venduta a private label del supermercato dovrà essere indicato il nome del caseificio inserito nel sistema di controllo dell’IGP, mentre non sussiste l’obbligo di specificarlo in una pizza surgelata di cui la Burrata di Andria IGP sia uno degli ingredienti.
L’obbligo d’indicazione vale anche per gli oli extravergini d’oliva tutelati da una IGP o da una DOP, ma anche in questo caso non sussiste per i prodotti di cui l’olio sia soltanto un ingrediente (sughi, salse, conserve sott’olio…).
Attenzione: non si troverà il nome dell’agricoltore che si è occupato della coltivazione o dell’allevamento, ma quello dell’operatore iscritto al sistema di controllo della pertinente DOP o IGP che sia responsabile della “trasformazione sostanziale”, ossia il caseificio, il frantoio, la cantina, il prosciuttificio eccetera.
Non è un elemento di scarsa trasparenza, è del tutto logico: una cantina sociale può trasformare le uve di centinaia di viticoltori soci, così come un frantoio può frangere olive di numerosi piccoli olivicoltori e un caseificio trasformare il un’unica lavorazione il latte di più stalle: non possono certo menzionare in etichetta tutti i componenti della loro filiera di fornitura.
Ai fini della tracciabilità gli operatori devono necessariamente mantenere registrazioni sull’origine della materia prima di ogni lotto di lavorazione, ma stante l’estrema variabilità non sono tenuti a fornire il dettaglio (che può essere anche molto variabile da un lotto all’altro) nell’etichetta del prodotto finito.
negli ultimi decenni c’era stata una appropriazione indebita fatta dai marchi della GDO a danno dei produttori, i quali, poi si sono adattati e ne hanno tratto successivamente vantaggio mantenendo una una produzione con due linee di marginalità, la propria e quella riservata alla GDO.Più profittevole la prima, meno la seconda ma permetteva di ottimizzare le produzioni, i turni di lavorazione e avere il massimo sfruttamento degli impianti.
Andava bene a tutti tranne che al consumatore che , spesso in difficoltà della scelta, per non sbagliare sceglieva o il prodotto a marchio distributore o il più caro convinto che valesse il suo prezzo. Spesso era lo stesso prodotto con due abiti diversi.
E per le.aziende che usano ingredienti DOP /IGP in prodotti trasformati come salse o antipasti ?
Risponde Roberto Pinton. No, l’obbligo vale solo per i prodotti coperti essi stessi da un’indicazione geografica, non per i prodotti in cui siano utilizzati come ingrediente.
In altre parole, in una Burrata di Andria IGP venduta a private label del supermercato dovrà essere indicato il nome del caseificio inserito nel sistema di controllo dell’IGP, mentre non sussiste l’obbligo di specificarlo in una pizza surgelata di cui la Burrata di Andria IGP sia uno degli ingredienti.
L’obbligo d’indicazione vale anche per gli oli extravergini d’oliva tutelati da una IGP o da una DOP, ma anche in questo caso non sussiste per i prodotti di cui l’olio sia soltanto un ingrediente (sughi, salse, conserve sott’olio…).
Attenzione: non si troverà il nome dell’agricoltore che si è occupato della coltivazione o dell’allevamento, ma quello dell’operatore iscritto al sistema di controllo della pertinente DOP o IGP che sia responsabile della “trasformazione sostanziale”, ossia il caseificio, il frantoio, la cantina, il prosciuttificio eccetera.
Non è un elemento di scarsa trasparenza, è del tutto logico: una cantina sociale può trasformare le uve di centinaia di viticoltori soci, così come un frantoio può frangere olive di numerosi piccoli olivicoltori e un caseificio trasformare il un’unica lavorazione il latte di più stalle: non possono certo menzionare in etichetta tutti i componenti della loro filiera di fornitura.
Ai fini della tracciabilità gli operatori devono necessariamente mantenere registrazioni sull’origine della materia prima di ogni lotto di lavorazione, ma stante l’estrema variabilità non sono tenuti a fornire il dettaglio (che può essere anche molto variabile da un lotto all’altro) nell’etichetta del prodotto finito.